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Codice civile

Art. 315-bis c.c. — Diritti e doveri del figlio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il figlio ha diritto a mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale rispettose delle sue capacità e aspirazioni, a crescere in famiglia e a conservare relazioni significative con i parenti. Il minore di almeno dodici anni, e anche più giovane se capace di discernimento, ha diritto all’ascolto sulle questioni che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e contribuire alla famiglia secondo capacità, sostanze e reddito finché convive.

Esempio pratico

Prima di una decisione che incide sulla sua vita, un tredicenne viene ascoltato; le sue opinioni sono considerate senza trasformarle automaticamente nella decisione finale.

Giurisprudenza

  • Ascolto come diritto e richieste di rinnovo

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 437, 2024, Rv. 669900-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.

    Fonte →
  • Fatti concreti e garanzie nelle limitazioni

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1448, 2026, Rv. 676787-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, la valutazione del giudice deve fondarsi su fatti concreti ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare, in caso di allontanamento del minore dalla famiglia, la sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita specificamente accertato come imputabile ai genitori, cui deve essere data la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l' ordinanza della corte di appello che, nel confermare il provvedimento di collocazione della minore presso una comunità, con limitazione della responsabilità genitoriale, si era fondato essenzialmente su una relazione scolastica in cui si riportavano dichiarazioni su presunti maltrattamenti rese dalla minore, senza che la stessa o i suoi genitori fossero stati ascoltati, neppure con l'impiego di idoneo ausiliare).

    Fonte →

Note

Il diritto all’ascolto resta vigente; modalità ed eccezioni sono coordinate con gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. Non si applica come norma attuale l’abrogato 336-bis.

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