Codice civile
Art. 321 c.c. — Nomina di un curatore speciale
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando i genitori non possono o non vogliono compiere un atto straordinario utile al figlio, il giudice può nominare un curatore speciale autorizzandolo per quell’atto, su richiesta del figlio, del pubblico ministero o di un parente interessato e dopo avere sentito i genitori.
Esempio pratico
Entrambi i genitori rifiutano un atto patrimoniale necessario al minore: un soggetto legittimato chiede la nomina di un curatore per compierlo.
Note
Il testo attribuisce la nomina al giudice, non espressamente al giudice tutelare. La decisione editoriale 3079/1992 riguarda la competenza del tribunale ordinario: non usata per attribuire automaticamente la nomina al giudice tutelare.