Codice civile
Art. 320 c.c. — Rappresentanza e amministrazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del giudice tutelare.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I genitori rappresentano i figli e ne amministrano i beni fino alla maggiore età o all’emancipazione. Gli atti ordinari possono essere compiuti separatamente salvo le eccezioni previste; gli atti straordinari elencati richiedono necessità o utilità evidente e autorizzazione. Nei conflitti patrimoniali opera il curatore speciale, oppure l’altro genitore se il conflitto riguarda uno solo.
Esempio pratico
Per vendere un immobile del figlio non basta la firma del genitore: occorre verificare interesse del minore, autorizzazione e possibili conflitti.
Giurisprudenza
Rappresentanza del curatore circoscritta all’affare
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 10540, 2025, Rv. 674711-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il curatore speciale, nominato dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c., ha la rappresentanza processuale del minore con riferimento ai giudizi nei quali sia coinvolto l'atto per il compimento del quale è stato nominato e nei limiti dell'affare che ne ha imposto la nomina, con la conseguenza che detta rappresentanza va esclusa ove il giudizio abbia per oggetto una domanda revocatoria, giacché il suo eventuale accoglimento, non avendo effetto recuperatorio, non inciderebbe negativamente sulla titolarità del diritto conseguito dal minore attraverso l'atto stipulato con l'intervento del curatore.
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Note
La continuazione dell’impresa commerciale è autorizzata dal giudice tutelare nel testo attuale. Non ripristinato il precedente modello tribunale/parere tutelare.