Codice civile
Art. 328 c.c. — Nuove nozze
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il genitore che si risposa mantiene l’usufrutto legale, ma deve accantonare a favore del figlio quanto supera le spese per il suo mantenimento, istruzione ed educazione.
Esempio pratico
Dopo un nuovo matrimonio il genitore percepisce rendite dal bene del figlio: l’eccedenza rispetto alle spese indicate non può essere destinata liberamente alla nuova famiglia.