Codice civile
Art. 329 c.c. — Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando l’usufrutto legale è cessato, il genitore che continua a godere dei beni del figlio convivente, senza sua opposizione e nelle condizioni indicate, deve consegnare soltanto i frutti esistenti alla domanda. La regola vale anche per gli eredi del genitore.
Esempio pratico
Il figlio ormai maggiorenne continua a convivere e non si oppone al godimento dei suoi beni: una successiva domanda sui frutti richiede di verificare le condizioni speciali della norma.