Codice civile
Art. 332 c.c. — Reintegrazione nella responsabilità genitoriale
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il genitore decaduto può essere reintegrato quando sono cessate le ragioni della decadenza ed è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. Serve quindi una valutazione attuale, non soltanto il trascorrere del tempo.
Esempio pratico
Il genitore chiede la reintegrazione documentando il superamento delle condotte precedenti: il giudice verifica anche la sicurezza futura del figlio.
Giurisprudenza
Reintegrazione, contatti e interesse all’impugnazione
Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 27171, 2024, Rv. 672829-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno in toto l'interesse al ricorso per cassazione nel distinto procedimento avente ad oggetto l'affidamento del minore, attesa la molteplicità delle ragioni e delle misure che possono connotare il provvedimento decadenziale, l'astratta revocabilità dello stesso e la non assoluta incompatibilità della decadenza con una regolamentazione del diritto di frequentazione e/o incontro del figlio da parte del genitore dichiarato decaduto.
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