Codice civile
Art. 333 c.c. — Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando il comportamento genitoriale è pregiudizievole ma non raggiunge i presupposti della decadenza, il giudice può adottare misure adeguate, anche di allontanamento nei casi previsti. I provvedimenti sono revocabili al mutare delle condizioni.
Esempio pratico
Una situazione familiare dannosa richiede una misura mirata: il giudice può intervenire senza pronunciare necessariamente la decadenza.
Giurisprudenza
Fatti concreti e garanzie nelle limitazioni
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1448, 2026, Rv. 676787-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, la valutazione del giudice deve fondarsi su fatti concreti ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare, in caso di allontanamento del minore dalla famiglia, la sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita specificamente accertato come imputabile ai genitori, cui deve essere data la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l' ordinanza della corte di appello che, nel confermare il provvedimento di collocazione della minore presso una comunità, con limitazione della responsabilità genitoriale, si era fondato essenzialmente su una relazione scolastica in cui si riportavano dichiarazioni su presunti maltrattamenti rese dalla minore, senza che la stessa o i suoi genitori fossero stati ascoltati, neppure con l'impiego di idoneo ausiliare).
Fonte →Misure protettive e vittimizzazione secondaria
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 11631, 2024, Rv. 671116-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.
Fonte →