Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 334 c.c. — Rimozione dall'amministrazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se il patrimonio del minore è amministrato male, il tribunale può imporre condizioni, rimuovere uno o entrambi i genitori dall’amministrazione e privarli in tutto o in parte dell’usufrutto legale. Quando vengono rimossi entrambi, l’amministrazione passa a un curatore.

Esempio pratico

Ripetute scelte patrimoniali pregiudizievoli espongono i beni del figlio a un rischio concreto: il tribunale valuta una misura protettiva sull’amministrazione.

Giurisprudenza

  • Rischio patrimoniale concreto per la rimozione

    Corte di cassazione, sez. VI, ordinanza n. 18777, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La misura contro la gestione genitoriale del patrimonio del minore richiede un danno concreto oppure un rischio serio riscontrabile con elementi oggettivi. Un timore astratto o le preferenze personali di chi chiede l’intervento non sono sufficienti.

    Fonte →

Articoli collegati