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Codice civile

Art. 335 c.c. — Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il tribunale può riammettere il genitore nell’amministrazione e nell’usufrutto da cui era stato escluso quando sono cessati i motivi della misura.

Esempio pratico

Il genitore documenta il superamento delle cause della cattiva gestione: chiede la riammissione, che richiede una valutazione giudiziale.

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