Codice civile
Art. 336 c.c. — Legittimazione ad agire
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
I genitori e il minore sono assistiti da un difensore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La norma individua chi può promuovere i provvedimenti del capo: altro genitore, parenti, curatore speciale già nominato e pubblico ministero; per revocare provvedimenti precedenti può agire anche il genitore interessato. Genitori e minore sono assistiti da un difensore.
Esempio pratico
Il genitore interessato chiede la revoca di una precedente misura; la legittimazione è verificata insieme alle garanzie difensive applicabili.
Note
Secondo e terzo comma abrogati; conservati legittimazione e assistenza difensiva. Disciplina processuale coordinata con il rito familiare e i suoi termini di applicazione.