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Art. 337-octies c.c. — Poteri del giudice e ascolto del minore 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo II — Esercizio dopo la crisi familiare

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo è abrogato da D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022: non contiene una disposizione operativa attuale e il testo storico non viene ripresentato come vigente. Poteri del giudice e ascolto sono regolati dal rito familiare nel codice di procedura civile; l’abrogazione non elimina il diritto del minore.

Esempio pratico

In una pratica attuale si individua la norma oggi applicabile; il vecchio articolo può essere consultato solo per una questione intertemporale specifica.

Note

Abrogazione verificata sulla fonte istituzionale: D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022. L’articolo è abrogato da D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022: non contiene una disposizione operativa attuale e il testo storico non viene ripresentato come vigente. Poteri del giudice e ascolto sono regolati dal rito familiare nel codice di procedura civile; l’abrogazione non elimina il diritto del minore. Per rapporti anteriori verificare il regime intertemporale.

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