Codice civile
Art. 337-septies c.c. — Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo II — Esercizio dopo la crisi familiare
Testo dell'articolo
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il giudice può disporre un assegno per il figlio maggiorenne che non è economicamente indipendente, di regola versato direttamente a lui. Per il maggiorenne con disabilità grave la norma richiama integralmente le disposizioni previste per i minori.
Esempio pratico
Una figlia maggiorenne senza autonomia economica chiede il contributo: occorre verificare percorso formativo, concrete capacità e condizioni, non soltanto la sua età.
Giurisprudenza
Prova delle condizioni del maggiorenne
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 12121, 2025, Rv. 674719-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile).
Fonte →Autonomia raggiunta e mancata reviviscenza
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 25535, 2025, Rv. 676308-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare.
Fonte →