Codice civile
Art. 337-ter c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo II — Esercizio dopo la crisi familiare
Testo dell'articolo
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nella crisi tra i genitori, il riferimento principale è l’interesse morale e materiale del figlio. Il minore ha diritto a relazioni equilibrate e continuative con entrambi, a ricevere cura e assistenza e a conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo familiare.
Il giudice valuta prioritariamente l’affidamento condiviso e stabilisce tempi di permanenza, mantenimento e modalità di esercizio della responsabilità. Affidamento condiviso non significa necessariamente uguale numero di notti presso ciascun genitore. L’organizzazione deve considerare età, scuola, distanze, esigenze di cura e situazione concreta.
Le decisioni di maggiore interesse, come salute, istruzione e residenza abituale, si assumono di comune accordo, tenendo conto delle capacità e aspirazioni del figlio; in caso di disaccordo interviene il giudice. Per le questioni ordinarie può essere previsto l’esercizio separato. Il mantenimento segue la proporzione tra risorse e bisogni e considera anche tempi di permanenza e valore economico del lavoro di cura.
Gli accordi dei genitori sono recepiti soltanto se compatibili con l’interesse del figlio. Ascolto del minore e strumenti processuali richiedono il coordinamento con le disposizioni specifiche.
Esempio pratico
Il figlio vive prevalentemente con la madre perché la scuola è vicina. Il padre partecipa alle scelte importanti e lo accoglie nei tempi stabiliti. Se cambia città per lavoro, il calendario va riesaminato in concreto: la condivisione dell’affidamento non autorizza da sola una divisione matematica dei giorni né elimina il contributo al mantenimento.
Giurisprudenza
Interesse dei figli valutato nella realtà familiare
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1486, 2025, Rv. 673595-04 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare.
Fonte →Affidamento condiviso e distanza geografica
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 16280, 2025, Rv. 675216-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Fonte →