Codice civile
Art. 337-quater c.c. — Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo II — Esercizio dopo la crisi familiare
Testo dell'articolo
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’affidamento esclusivo richiede una decisione motivata che accerti perché affidare anche all’altro genitore contrasterebbe con l’interesse del minore. Di regola le decisioni di maggiore interesse restano comuni, salvo diversa disposizione; il genitore non affidatario conserva vigilanza e possibilità di ricorrere.
Esempio pratico
Un genitore chiede l’affidamento esclusivo: il giudice deve accertare i presupposti con prove e motivazione, non limitarsi a preferire l’altro genitore.
Giurisprudenza
Prova rigorosa per l’affidamento esclusivo
Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 24876, 2025, Rv. 675675-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo.
Fonte →Requisiti ulteriori dell’affidamento super esclusivo
Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 24876, 2025, Rv. 675675-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'affidamento c.d. "super esclusivo", che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge.
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