Codice civile
Art. 344 c.c. — Funzioni del giudice tutelare
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il giudice tutelare sovrintende a tutele e curatele e svolge le altre funzioni assegnate dalla legge. Può chiedere assistenza a pubbliche amministrazioni ed enti coerenti con tali compiti.
Esempio pratico
Per organizzare la protezione di un minore il giudice tutelare acquisisce assistenza dagli enti competenti, mantenendo i poteri attribuiti dalla legge.