Codice civile
Art. 348 c.c. — Scelta del tutore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La designazione fatta nelle forme richieste dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità orienta la scelta del tutore. In mancanza, o in presenza di gravi motivi contrari, il giudice preferisce prossimi familiari idonei. Prima della nomina ascolta il minore di almeno dodici anni e quello più giovane capace di discernimento.
Esempio pratico
Il genitore indica un tutore nel testamento: il giudice verifica designazione, idoneità e interesse del minore prima di nominarlo.
Note
La citazione ufficiale conserva «patria potestà» al primo comma; coordinamento terminologico con l’articolo 57 D.Lgs. 154/2013 dichiarato. Ultimo comma discriminatorio abrogato nel 1944 escluso dal testo operativo. Terminologia genitoriale coordinata con art. 105 D.lgs. 154/2013; commi abrogati esclusi.