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Codice civile

Art. 147 c.c. — Doveri verso i figli 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo IV — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Entrambi i genitori devono mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, rispettandone capacità, inclinazioni e aspirazioni. Il rinvio all’articolo 315-bis mette al centro i diritti del figlio. Non basta pagare una somma per esaurire i doveri educativi e affettivi; il mantenimento non cessa automaticamente il giorno del diciottesimo compleanno. La disciplina genitoriale va letta nel sistema unitario della filiazione.

Esempio pratico

I genitori sostengono il percorso di studio del figlio e ne considerano le attitudini; valutano anche le sue esigenze abitative, non soltanto le spese scolastiche.

Giurisprudenza

  • Esigenza abitativa e mantenimento ordinario

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 25421, Rv. 676307-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di mantenimento dei figli, il soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ove non assolta mediante l'assegnazione della casa familiare - volta anche preservare per la prole in primis il godimento dell'habitat domestico, la stabilità della organizzazione di vita e l'insieme degli affetti - può assumere una connotazione propriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità.

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  • Sottrazione ai doveri genitoriali e prova del danno

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 24719, Rv. 675673-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.

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