Codice civile
Art. 352 c.c. — Dispensa su domanda
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 6) chi ha più di tre figli minori; 7) chi esercita altra tutela; 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi si trova in una delle situazioni previste può chiedere di non assumere o di non proseguire la tutela. Tra queste figurano il compimento dei 65 anni, più di tre figli minori, un'altra tutela e un'infermità permanente impeditiva. Il numero 3 è abrogato e non costituisce un motivo di dispensa.
Esempio pratico
Una persona già tutrice di un minore, nominata anche per un secondo minore, presenta domanda di dispensa allegando il precedente incarico.
Note
Numero 3 abrogato nel 1975, escluso dal testo operativo. Le altre cause non producono un abbandono automatico dell'ufficio; terminologia istituzionale storica dichiarata. Conservata l’esclusione del numero abrogato; il marcatore di abrogazione non è testo operativo.