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Codice civile

Art. 351 c.c. — Dispensa dall'ufficio tutelare 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Sono dispensati dall'ufficio di tutore: 1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia; 2) il Primo Ministro, Capo del Governo; 3) i membri del Sacro Collegio; 4) i Presidenti delle Assemblee legislative; 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La disposizione elenca cariche per le quali è prevista la dispensa dall'ufficio tutelare. Diverse denominazioni appartengono all'ordinamento monarchico: la citazione storica va coordinata con l'ordinamento repubblicano, senza attribuire oggi privilegi a una famiglia reale. Per le categorie dei numeri 2–5 il testo consente di rinunciare alla dispensa.

Esempio pratico

Una persona investita di una carica pubblica valuta con il giudice tutelare se la dispensa prevista dalla norma sia applicabile alla carica attuale e comunica l'eventuale volontà di non avvalersene.

Note

Citazione normativa con denominazioni monarchiche. Coordinamento con l'ordinamento repubblicano e articolo 1 della Costituzione: non affermata una dispensa attuale automatica per i principi della famiglia reale. La corrispondenza concreta delle cariche storiche resta da valutare professionalmente.

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