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Codice civile

Art. 360 c.c. — Funzioni del protutore 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il protutore rappresenta il minore quando i suoi interessi contrastano con quelli del tutore. Se il conflitto riguarda anche il protutore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Quando il tutore manca o abbandona l'ufficio, il protutore promuove la nuova nomina e nel frattempo cura il minore e compie atti conservativi o urgenti.

Esempio pratico

Il minore deve far valere un credito contro il tutore: interviene il protutore; se anche questi è coinvolto nell'affare, occorre un curatore speciale.

Giurisprudenza

  • Curatore speciale e tutela internazionale

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 33944, 2024, Rv. 673400-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Con riguardo al minore straniero non accompagnato, presente temporaneamente sul territorio nazionale, al quale il Console abbia nominato un tutore internazionale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata in Italia con l. n. 101 del 2015), in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore la competenza alla nomina del curatore speciale spetta in primo luogo al Console; ove il Console non provveda, oppure la nomina non possa essere riconosciuta nell'ordinamento italiano ex art. 23 della Convenzione cit., la competenza spetta in via sussidiaria al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari e interessi; se, ancora, il giudice tutelare è investito di simile richiesta e sussiste una nomina consolare di cui nessuna delle parti ha chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano del provvedimento consolare; la competenza spetta invece al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, qualora il conflitto si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.

    Fonte →

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