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Codice civile

Art. 361 c.c. — Provvedimenti urgenti 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore, il giudice tutelare può adottare le misure urgenti necessarie per la persona e per il patrimonio del minore. Può intervenire d'ufficio o su richiesta dei soggetti indicati e, se occorre, far apporre i sigilli anche in presenza di una dispensa.

Esempio pratico

In attesa del giuramento del tutore, il giudice dispone la custodia urgente di beni preziosi del minore.

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