Codice civile
Art. 361 c.c. — Provvedimenti urgenti
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore, il giudice tutelare può adottare le misure urgenti necessarie per la persona e per il patrimonio del minore. Può intervenire d'ufficio o su richiesta dei soggetti indicati e, se occorre, far apporre i sigilli anche in presenza di una dispensa.
Esempio pratico
In attesa del giuramento del tutore, il giudice dispone la custodia urgente di beni preziosi del minore.