Codice civile
Art. 364 c.c. — Contenuto dell'inventario
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L'inventario deve rappresentare sia l'attivo sia il passivo del patrimonio: immobili, mobili, crediti, debiti e documenti relativi. Le formalità si completano con le regole del codice di procedura civile.
Esempio pratico
Il tutore elenca un appartamento, un conto bancario, un credito e un debito del minore, descrivendo anche i documenti che li attestano.