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Codice civile

Art. 363 c.c. — Formazione dell'inventario 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

L'inventario è depositato presso il tribunale.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’inventario descrive il patrimonio da amministrare e viene formato con il cancelliere o un notaio delegato dal giudice tutelare. Intervengono il protutore e, se possibile, il minore che ha compiuto sedici anni, con due testimoni scelti preferibilmente fra parenti o amici. Il deposito e il giuramento di sincerità del tutore e del protutore completano le formalità previste.

Il giudice può autorizzare la formazione senza cancelliere o notaio soltanto entro la soglia testuale di quindicimila lire. La conversione al tasso irrevocabile equivale a euro 7,75: è un coordinamento monetario originale LEXMAAT, non una rivalutazione per inflazione né una massima. Non si applicano gli aumenti delle pene pecuniarie o il troncamento speciale delle sanzioni, perché questa è una soglia patrimoniale. Anche entro la soglia occorre il consenso del giudice; il modesto patrimonio non consente al tutore di omettere unilateralmente le formalità.

Esempio pratico

Il patrimonio presumibile è di 100 euro: pur essendo modesto, supera euro 7,75 e non consente di usare l’eccezione testuale per questo solo motivo. Si procede con cancelliere o notaio delegato, salvo un diverso fondamento normativo applicabile.

Giurisprudenza

  • Inventario tardivo e presenza dei testimoni

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 10801, 1997 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il ritardo nella richiesta o nella formazione dell'inventario può rilevare sul piano delle responsabilità, ma non trasforma il tipo di atto affidato al notaio. Nel caso considerato rimaneva quindi necessaria la partecipazione di due testimoni prevista dal 363.

    Fonte →

Note

Soglia ufficiale di lire 15.000 preservata; equivalente monetario euro 7,75. Conversione: 15.000 / 1.936,27 = 7,746853...; arrotondamento al cent. Artt. 3-5 Reg. CE 1103/97 e tasso BCE; esclusi moltiplicatori sanzionatori e rivalutazione. Coordinamento normativo originale LEXMAAT, non giurisprudenziale.

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