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Codice civile

Art. 367 c.c. — Dichiarazione di debiti o crediti del tutore 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Prima della chiusura dell'inventario il tutore deve dichiarare con precisione debiti, crediti e altre ragioni nei confronti del minore. Deve essere interpellato dal cancelliere o dal notaio, oppure dal giudice in caso di inventario semplificato; domanda e risposta vanno documentate.

Esempio pratico

Il tutore segnala un prestito che sostiene di aver concesso al minore, prima che l'inventario sia chiuso, e la dichiarazione viene verbalizzata.

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