Codice civile
Art. 367 c.c. — Dichiarazione di debiti o crediti del tutore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Prima della chiusura dell'inventario il tutore deve dichiarare con precisione debiti, crediti e altre ragioni nei confronti del minore. Deve essere interpellato dal cancelliere o dal notaio, oppure dal giudice in caso di inventario semplificato; domanda e risposta vanno documentate.
Esempio pratico
Il tutore segnala un prestito che sostiene di aver concesso al minore, prima che l'inventario sia chiuso, e la dichiarazione viene verbalizzata.