Codice civile
Art. 374 c.c. — Autorizzazione del giudice tutelare
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 3) riscuotere capitali; 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni; 7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati; 8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il tutore deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti elencati, tra cui acquisti non ordinari, alienazioni, riscossione di capitali, garanzie, eredità, divisioni, transazioni e nuovi giudizi. Le eccezioni sono quelle specificamente previste. La riforma ha riunito qui anche atti prima regolati dal 375; per gli atti notarili restano da verificare i presupposti della procedura alternativa dell'articolo 21 D.Lgs. 149/2022.
Esempio pratico
Il tutore vuole vendere un immobile del minore e avvia la procedura autorizzativa prima della vendita, documentandone convenienza e condizioni.
Giurisprudenza
Nuove liti, prosecuzione e difesa
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 30177, 2025, Rv. 676312-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.
Fonte →Ricorso protettivo con funzione conservativa
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 24004, 2023, Rv. 668855-01 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nel caso del figlio interdetto mantenuto dal genitore, il tutore può chiedere l’amministrazione di sostegno del genitore senza una separata autorizzazione ad avviare la lite, quando la domanda protegge anche la consistenza del patrimonio che garantisce il sostentamento del figlio.
Fonte →
Note
Testo sostituito dalla riforma 2022: atti prima attribuiti al tribunale confluiti nell'elenco del giudice tutelare. Documentato separatamente l'articolo 21 D.Lgs. 149/2022 vigente, con la procedura notarile nei suoi presupposti e le riserve giudiziali del comma 7.