Codice civile
Art. 373 c.c. — Titoli al portatore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I titoli al portatore appartenenti al minore devono essere convertiti in nominativi. Il giudice tutelare può invece disporne il deposito in custodia sicura.
Esempio pratico
Il tutore individua un titolo al portatore nell'inventario e ne richiede la conversione, salvo diversa disposizione di custodia del giudice.