Codice civile
Art. 381 c.c. — Cauzione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.
Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il giudice può imporre una cauzione al tutore considerando natura ed entità del patrimonio, e ne determina importo e modalità. Può successivamente liberarlo dalla garanzia, in tutto o in parte.
Esempio pratico
Per la gestione di un patrimonio rilevante il giudice richiede una cauzione e, mutate le circostanze, ne riduce l'importo.