Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 381 c.c. — Cauzione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il giudice può imporre una cauzione al tutore considerando natura ed entità del patrimonio, e ne determina importo e modalità. Può successivamente liberarlo dalla garanzia, in tutto o in parte.

Esempio pratico

Per la gestione di un patrimonio rilevante il giudice richiede una cauzione e, mutate le circostanze, ne riduce l'importo.

Articoli collegati