Codice civile
Art. 39 c.c. — Comitati
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il comitato è un’organizzazione orientata a uno scopo annunciato, spesso finanziato attraverso raccolte di contributi: soccorso, beneficenza, opere, manifestazioni e iniziative simili. Il codice gli dedica regole particolari, ferma la disciplina speciale.
La parola “comitato” nel nome non determina da sola la qualificazione: occorre ricostruire struttura, scopo, rapporto con i sottoscrittori e modalità di raccolta e gestione dei fondi. È importante distinguere chi organizza o fa parte del comitato da chi si limita a promettere un contributo. Gli articoli successivi prevedono responsabilità per conservazione dei fondi, destinazione e obbligazioni. Il vincolo allo scopo annunciato è centrale e non si cancella con una decisione informale dei promotori.
Esempio pratico
Un gruppo costituisce un comitato per raccogliere denaro destinato alla realizzazione di un monumento. I promotori devono distinguere i ruoli dei componenti e dei donatori e organizzare la gestione coerente con lo scopo comunicato.
Giurisprudenza
Incorporazione di associazione o comitato non riconosciuto
Corte di cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 21880, Rv. 659258-01 · Massima ufficiale della Cassazione
L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue.
Fonte →Comitato costituito da ente pubblico: soggettività privata
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 15303, Rv. 664797-01 · Massima ufficiale della Cassazione
Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 c.c. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.
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