Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 40 c.c. — Responsabilità degli organizzatori 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Gli organizzatori e chi assume la gestione dei fondi rispondono personalmente e solidalmente della loro conservazione e dell’uso per lo scopo annunciato. La tutela riguarda il patrimonio raccolto e la fiducia di chi ha contribuito.

Non basta sostenere che il denaro sia stato speso per una buona causa: deve essere rispettata la destinazione per cui è stato raccolto, oppure seguita la disciplina che permette una diversa devoluzione. La responsabilità riguarda i soggetti che organizzano o gestiscono i fondi, non ogni semplice donatore. È diversa dalla responsabilità per i debiti del comitato disciplinata dall’articolo 41, anche se in concreto le due posizioni possono riguardare le stesse persone.

Esempio pratico

Un comitato raccoglie contributi per soccorrere famiglie colpite da un’alluvione. I gestori destinano il denaro a una festa privata: l’operazione viola il vincolo allo scopo annunciato e può determinare la responsabilità prevista dalla norma.

Giurisprudenza

  • Bene acquistato dall’organizzatore con fondi del comitato

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 21280, Rv. 668595-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    Ai sensi dell'art. 40 c.c., l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario per assicurare l'attuazione della finalità in vista della quale avvenne l'acquisto, ben potendosi, quindi, individuare anche un obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto, discendendo tali obblighi fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, e ciò anche in assenza di un atto scritto.

    Fonte →

Articoli collegati