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Art. 391 c.c. — Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo II — Dell’emancipazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L'emancipazione mediante autonomo provvedimento del giudice tutelare prevista da questo articolo è abrogata. La disciplina attuale dell'emancipazione di diritto è contenuta nel 390.

Esempio pratico

Un minore non sposato non può chiedere l'emancipazione usando l'abrogato articolo 391.

Note

Abrogazione disposta dalla legge 39/1975. L'emancipazione mediante autonomo provvedimento del giudice tutelare prevista da questo articolo è abrogata. La disciplina attuale dell'emancipazione di diritto è contenuta nel 390. Per rapporti anteriori verificare il regime intertemporale.

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