Codice civile
Art. 390 c.c. — Emancipazione di diritto
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo II — Dell’emancipazione
Testo dell'articolo
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L'emancipazione deriva per legge dal matrimonio validamente contratto dal minore. Il matrimonio del minorenne richiede i presupposti e l'autorizzazione dell'articolo 84; l'emancipazione non equivale alla piena capacità del maggiorenne.
Esempio pratico
Un diciassettenne autorizzato a sposarsi acquista con il matrimonio la capacità limitata dell'emancipato, regolata dal 394.
Giurisprudenza
Emancipazione matrimoniale e scelte riservate al legislatore
Corte costituzionale, ordinanza n. 1057, 1988 · Massima ufficiale della Corte costituzionale — estratto
Poiche' l'emancipazione di diritto ha uno specifico fondamento nel matrimonio in ragione dell'incompatibilita' dello stato coniugale col perdurare della soggezione alla potesta' dei genitori o alla tutela, la posizione del minore ultrasedicenne non coniugato e', in questo senso, diametralmente opposta, onde l'esclusione nei suoi confronti della possibilita' di emancipazione per provvedimento del giudice e' una scelta discrezionale del legislatore in nessun modo censurabile per violazione del principio di eguaglianza, essendo l'emancipazione giudiziale (soppressa dalla legge n. 39 del 1975) e l'emancipazione di diritto istituti diversi.
Fonte →
Note
Verificata la scheda costituzionale: 1057/1988 è ordinanza, decisa il 22 novembre e depositata il 30 novembre; massima ufficiale 13908. La questione è manifestamente inammissibile, non accolta.