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Codice civile

Art. 397 c.c. — Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo II — Dell’emancipazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.

L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il giudice tutelare, sentito il curatore, può autorizzare l'emancipato a esercitare un'impresa commerciale senza assistenza. L'autorizzazione può essere revocata su richiesta del curatore o d'ufficio, sentito il minore. Durante la sua efficacia l'emancipato può compiere da solo anche atti straordinari estranei all'impresa.

Esempio pratico

Un emancipato autorizzato dal giudice gestisce l'impresa e può compiere autonomamente anche un diverso atto patrimoniale straordinario, nei limiti delle altre norme applicabili.

Giurisprudenza

  • Emancipazione matrimoniale e scelte riservate al legislatore

    Corte costituzionale, ordinanza n. 1057, 1988 · Massima ufficiale della Corte costituzionale — estratto

    Poiche' l'emancipazione di diritto ha uno specifico fondamento nel matrimonio in ragione dell'incompatibilita' dello stato coniugale col perdurare della soggezione alla potesta' dei genitori o alla tutela, la posizione del minore ultrasedicenne non coniugato e', in questo senso, diametralmente opposta, onde l'esclusione nei suoi confronti della possibilita' di emancipazione per provvedimento del giudice e' una scelta discrezionale del legislatore in nessun modo censurabile per violazione del principio di eguaglianza, essendo l'emancipazione giudiziale (soppressa dalla legge n. 39 del 1975) e l'emancipazione di diritto istituti diversi.

    Fonte →

Note

Autorizzazione e revoca attribuite al giudice tutelare nel testo riformato. Diversa regola del 371 per l'impresa del minore sotto tutela. Fonte costituzionale 1057/1988 verificata come ordinanza; non usato l'erroneo tipo «sentenza» della fonte secondaria.

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