Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 392 c.c. — Curatore dell'emancipato 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo II — Dell’emancipazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il coniuge maggiorenne è curatore del minore sposato. Se entrambi sono minori il giudice può nominare un unico curatore, preferibilmente un genitore. Nei casi matrimoniali indicati dalla norma il giudice nomina un genitore idoneo o un'altra persona. Il curatore assiste l'emancipato e non lo sostituisce come rappresentante generale.

Esempio pratico

Due minori si sposano con le autorizzazioni previste: il giudice valuta la nomina di un unico curatore che li assista negli atti richiesti.

Giurisprudenza

  • Curatore come assistente dell'emancipato

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 903, 1972 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L'emancipato resta il soggetto che decide e manifesta la volontà nell'atto; il curatore interviene per completarne la capacità nei casi previsti. L'assistenza richiesta non attribuisce al curatore un potere generale di sostituire il minore nella conclusione dell'atto.

    Fonte →

Articoli collegati