Codice civile
Art. 392 c.c. — Curatore dell'emancipato
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo II — Dell’emancipazione
Testo dell'articolo
Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il coniuge maggiorenne è curatore del minore sposato. Se entrambi sono minori il giudice può nominare un unico curatore, preferibilmente un genitore. Nei casi matrimoniali indicati dalla norma il giudice nomina un genitore idoneo o un'altra persona. Il curatore assiste l'emancipato e non lo sostituisce come rappresentante generale.
Esempio pratico
Due minori si sposano con le autorizzazioni previste: il giudice valuta la nomina di un unico curatore che li assista negli atti richiesti.
Giurisprudenza
Curatore come assistente dell'emancipato
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 903, 1972 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'emancipato resta il soggetto che decide e manifesta la volontà nell'atto; il curatore interviene per completarne la capacità nei casi previsti. L'assistenza richiesta non attribuisce al curatore un potere generale di sostituire il minore nella conclusione dell'atto.
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