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Codice civile

Art. 401 c.c. — Limiti di applicazione delle norme 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XI — Dell’affiliazione e dell’affidamento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in stato di abbandono materiale o morale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La protezione prevista dal titolo comprende i minori con genitori ignoti, con genitori impossibilitati a mantenerli e quelli assistiti o abbandonati. La disposizione va letta insieme alla disciplina speciale sull’affidamento e sull’adozione, considerando l’interesse concreto del minore.

Esempio pratico

Un minore resta senza adulti in grado di mantenerlo: i servizi attivano la protezione e verificano con l’autorità competente il percorso adeguato, senza dedurre automaticamente l’adottabilità dalla sola difficoltà economica.

Note

La pagina del codice in Normattiva conserva la formula riferita alla sola madre, ma il suo aggiornamento 223 e il testo ufficiale dell’articolo 61 D.Lgs. 154/2013 dispongono il riferimento ai figli di genitori impossibilitati. Il testo operativo è coordinato con la disposizione modificatrice e la sua nota ufficiale; entrambe le evidenze sono conservate. Conservato il coordinamento con art. 61 D.lgs. 154/2013, riferito all’incapacità di entrambi i genitori di provvedere.

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