Codice civile
Art. 402 c.c. — Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XI — Dell’affiliazione e dell’affidamento
Testo dell'articolo
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’istituto di pubblica assistenza che accoglie o assiste il minore esercita i poteri tutelari indicati dalla legge finché manca un tutore o è impedita la responsabilità genitoriale o la tutela. Il giudice tutelare conserva il potere di affidare la tutela all’ente o a un tutore nominato.
Esempio pratico
Un minore accolto da un istituto ha bisogno di una decisione urgente mentre non è ancora stato nominato il tutore: l’istituto valuta i poteri provvisori spettanti e investe il giudice per la tutela stabile.
Note
La pagina del codice conserva la locuzione storica patria potestà. Il testo operativo segue la formulazione coordinata pubblicata nella nota ufficiale all’articolo 62 D.Lgs. 154/2013, con responsabilità genitoriale. Le due fonti sono conservate; non attribuire poteri tutelari a ogni struttura senza verificare il titolo giuridico. Conservato il coordinamento sulla responsabilità genitoriale con art. 62 D.lgs. 154/2013.