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Codice civile

Art. 408 c.c. — Scelta dell'amministratore di sostegno 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo I — Dell’amministrazione di sostegno

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’amministratore è scelto per la cura e gli interessi del beneficiario. La persona può designarlo per una futura incapacità con atto pubblico o scrittura privata autenticata; il giudice può discostarsene per gravi motivi e valuta i familiari e gli altri soggetti idonei.

Esempio pratico

Una persona designa preventivamente la sorella: quando occorre la misura il giudice verifica la designazione e la sua idoneità, motivando l’eventuale scelta di un amministratore diverso.

Giurisprudenza

  • Scelta di un rappresentante e motivazione della nomina

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 3600, 2024, Rv. 669962-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell'amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta.

    Fonte →
  • Conflitto familiare e amministratore esterno

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 27343, 2025, Rv. 676409-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di amministrazione di sostegno, la scelta dell'amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario; pertanto, in presenza di un'accesa conflittualità interna alla famiglia, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità non può che essere rappresentata dalla nomina di un soggetto terzo, pur essendovi diversi familiari disponibili, giacché l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 c.c. non ha carattere tassativo né contiene alcun criterio preferenziale.

    Fonte →

Note

La formula della massima 27343/2025 sull’assenza di un criterio preferenziale va letta insieme alla preferenza legislativa ove possibile: non graduatoria vincolante né diritto del familiare alla nomina, con valutazione dell’imparzialità nel caso di conflitto.

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