Codice civile
Art. 407 c.c. — Procedimento
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo I — Dell’amministrazione di sostegno
Testo dell'articolo
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il giudice accerta i bisogni, ascolta personalmente l’interessato e raccoglie informazioni e prove utili. Le decisioni possono essere modificate anche d’ufficio; il pubblico ministero interviene nel procedimento di nomina.
Esempio pratico
L’interessata non può recarsi in tribunale: il giudice organizza il suo ascolto nel luogo in cui si trova e considera le sue richieste prima di definire la misura.
Giurisprudenza
Audizione e volontà della persona protetta
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 5763, 2026, Rv. 678469-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.
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