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Codice civile

Art. 410 c.c. — Doveri dell'amministratore di sostegno 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo I — Dell’amministrazione di sostegno

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’amministratore deve rispettare bisogni e aspirazioni, informare tempestivamente il beneficiario e segnalare al giudice il dissenso. Contrasti, danni o negligenze possono essere portati al giudice tutelare per i provvedimenti opportuni.

Esempio pratico

L’amministratore propone un trasferimento che la beneficiaria contesta: le spiega la scelta, segnala il dissenso al giudice e fa valutare la soluzione alla luce delle sue esigenze.

Giurisprudenza

  • Informazione e ascolto durante la gestione

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 7414, 2024, Rv. 670648-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità; ne consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale - ad esempio con posta elettronica non certificata - senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell'interessato, che il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolta al benessere di quest'ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con cui la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice tutelare aveva sostituito l'amministratore di sostegno, nominando - in luogo del fratello della beneficiaria - persona estranea all'ambito familiare, tenuto conto della volontà espressa dalla beneficiaria medesima e avendo riscontrato carenze nel circuito della comunicazione tra beneficiaria e amministratore, come pure tra giudice tutelare e amministratore di sostegno).

    Fonte →

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