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Codice civile

Art. 411 c.c. — Norme applicabili all'amministrazione di sostegno 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo I — Dell’amministrazione di sostegno

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le regole della tutela e alcuni divieti patrimoniali si applicano all’amministratore soltanto se compatibili. Eventuali limitazioni proprie dell’interdizione o inabilitazione richiedono un decreto motivato riferito agli interessi concretamente protetti.

Esempio pratico

Per avviare una nuova causa patrimoniale l’amministratore verifica poteri e autorizzazione; un eventuale limite alla capacità testamentaria richiede una valutazione specifica e non consente di testare tramite l’assistenza altrui.

Giurisprudenza

  • Autorizzazione a promuovere nuovi giudizi

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 30177, 2025, Rv. 676312-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.

    Fonte →
  • Testamento e limiti individuali della misura

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 2648, 2026, Rv. 677445-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Fonte →

Note

Escluso dal testo operativo il periodo soppresso dal D.Lgs. 149/2022. Rinvii alla tutela solo se compatibili; limiti personali specifici e motivati. La massima 2648/2026 non consente assistenza altrui nella formazione di un testamento. Competenza notarile speciale documentata separatamente con l’articolo 21.

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