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Codice civile

Art. 426 c.c. — Durata dell'ufficio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il tutore dell’interdetto e il curatore dell’inabilitato non sono tenuti a proseguire l’incarico oltre dieci anni. L’eccezione riguarda coniuge, convivente stabile, ascendenti e discendenti.

Esempio pratico

Un curatore esterno alla famiglia ha svolto l’incarico per oltre dieci anni e chiede al giudice di essere sostituito, organizzando il passaggio delle funzioni.

Note

Il limite di dieci anni riguarda l’obbligo di continuare l’ufficio e ha eccezioni familiari; non determina da solo fine della misura o abbandono automatico dell’incarico.

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