Codice civile
Art. 426 c.c. — Durata dell'ufficio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il tutore dell’interdetto e il curatore dell’inabilitato non sono tenuti a proseguire l’incarico oltre dieci anni. L’eccezione riguarda coniuge, convivente stabile, ascendenti e discendenti.
Esempio pratico
Un curatore esterno alla famiglia ha svolto l’incarico per oltre dieci anni e chiede al giudice di essere sostituito, organizzando il passaggio delle funzioni.
Note
Il limite di dieci anni riguarda l’obbligo di continuare l’ufficio e ha eccezioni familiari; non determina da solo fine della misura o abbandono automatico dell’incarico.