Codice civile
Art. 425 c.c. — Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’inabilitato può continuare un’impresa commerciale soltanto con autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice può subordinare la continuazione alla presenza di un institore.
Esempio pratico
Una persona già titolare di un’impresa viene inabilitata: chiede l’autorizzazione alla continuazione e il giudice valuta se imporre un institore.
Note
Autorizzazione del giudice tutelare nel testo riformato, per la continuazione dell’impresa. Non trasferire a questa norma l’autorizzazione generale all’avvio dell’impresa prevista per l’emancipato dal 397.