Codice civile
Art. 45 c.c. — Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo III — Del domicilio e della residenza
Testo dell'articolo
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Ciascun coniuge ha un domicilio proprio nel luogo dei suoi principali affari o interessi. Il matrimonio non impone che uno assuma automaticamente il domicilio dell’altro.
Per il minore il domicilio è collegato alla residenza della famiglia o al domicilio del tutore. Se i genitori sono separati, non hanno la stessa residenza o si trovano nelle altre situazioni indicate, conta il genitore con cui il minore convive. L’interdetto ha il domicilio del tutore. Questi criteri legali non risolvono da soli l’affidamento del figlio o la scelta della sua residenza abituale: sono questioni con disciplina propria. Anche per l’amministrazione di sostegno bisogna considerare le relative disposizioni, senza equiparare automaticamente il beneficiario all’interdetto.
Esempio pratico
Due coniugi vivono e lavorano in città diverse: ciascuno può avere il proprio domicilio. Per il figlio che convive stabilmente con uno di loro si applica il criterio previsto per il domicilio del minore, ferme le regole sull’affidamento e sulla residenza.
Giurisprudenza
Residenza abituale del minore e trasferimento illecito
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 11622, Rv. 674570-01 · Massima ufficiale della Cassazione
Nei procedimenti in materia di minori, è territorialmente competente il tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale, salvo che la stessa sia stata trasferita illecitamente, ossia senza il consenso di uno dei genitori, poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., anche se si instaura un nuovo habitat con tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove la domanda sia formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della precedente residenza abituale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del disposto dell'art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte c.p.c., poiché, a fronte di un rapporto sentimentale gravemente compromesso, il centro della vita del minore si era radicato presso la casa dei nonni materni, in Siracusa, anziché nel luogo di lavoro del padre, in Milano, e tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano stati effettuati consensualmente).
Fonte →
Note
Testo sostituito dalla riforma del diritto di famiglia, L. 19 maggio 1975, n. 151. La nota costituzionale ufficiale riguarda il precedente primo comma.