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Codice civile

Art. 44 c.c. — Trasferimento della residenza e del domicilio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo III — Del domicilio e della residenza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato secondo legge. La norma tutela chi fa affidamento sulle informazioni rese conoscibili con le formalità previste.

Se domicilio e residenza erano nello stesso luogo e si trasferisce la residenza, verso i terzi di buona fede si considera trasferito anche il domicilio, salvo una diversa dichiarazione nell’atto di denuncia del trasferimento. Questo non cancella la distinzione sostanziale dell’articolo 43: regola specificamente i rapporti con i terzi protetti. Per valutare una comunicazione o una notificazione bisogna inoltre applicare le norme del relativo procedimento; l’articolo 44 non rende automaticamente valido qualsiasi invio a un vecchio indirizzo.

Esempio pratico

Una persona trasferisce la residenza senza denunciarla nelle forme previste. Non può invocare senz’altro il nuovo indirizzo contro un terzo che, in buona fede, abbia fatto affidamento sulla residenza risultante secondo legge.

Giurisprudenza

  • Trasferimento all’estero e opponibilità della nuova residenza

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 29865, Rv. 673092-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, che affermi di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1988 per l'iscrizione all'AIRE in data precedente alla notifica stessa, giacché tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l'opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita nei confronti del ricorrente, iscritto all'AIRE quale residente in Svizzera e, poi, trasferito fin dal 2011, in Austria, senza aver comunicato, nei modi di legge, il comune di nuova residenza).

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  • Nuova residenza denunciata e ordine dei luoghi di notifica

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 8252, Rv. 670574-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).

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