Codice civile
Art. 451 c.c. — Forza probatoria degli atti
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIV — Degli atti dello stato civile
Testo dell'articolo
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il valore probatorio cambia secondo il contenuto dell’atto: ciò che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto o visto richiede querela di falso; le dichiarazioni delle persone possono essere contrastate con prova contraria. Le informazioni estranee all’atto non hanno efficacia probatoria.
Esempio pratico
Una parte contesta la verità di quanto un dichiarante ha raccontato all’ufficiale: occorre distinguere quel racconto dal fatto che la dichiarazione sia stata effettivamente resa davanti all’ufficiale.
Giurisprudenza
Atti dello stato civile e prova della delazione
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 10519, 2024, Rv. 670748-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
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Note
Distinguere attestazioni dirette dell’ufficiale, dichiarazioni dei comparenti e indicazioni estranee. La massima 10519/2024 riguarda prova della delazione e legittimazione processuale: gli atti di parentela non sostituiscono ogni prova dell’accettazione.