Codice civile
Art. 450 c.c. — Pubblicità dei registri dello stato civile
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIV — Degli atti dello stato civile
Testo dell'articolo
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La pubblicità dei registri permette il rilascio di estratti e certificati e le ricerche previste dalla legge. Contenuto, modalità e limiti del rilascio seguono però l’ordinamento dello stato civile, soprattutto per la copia integrale.
Esempio pratico
Una persona richiede un estratto di matrimonio per verificare un’annotazione: l’ufficiale valuta il tipo di documento e le indicazioni consentite, distinguendolo dalla copia integrale.
Giurisprudenza
Annotazione matrimoniale e opponibilità del fondo
Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 24798, 2008 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per il fondo patrimoniale il precedente segnalato attribuisce rilievo all’annotazione presso l’atto di matrimonio richiesta per le convenzioni matrimoniali. Una diversa pubblicità immobiliare o la conoscenza di fatto del terzo non sostituiscono tale adempimento ai fini dell’opponibilità considerata nel caso.
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Note
Pubblicità e certificazione coordinate con gli articoli 106 e 107 D.P.R. 396/2000; copia integrale subordinata a richiesta espressa, interesse e assenza di divieto. La giurisprudenza sul fondo riguarda l’annotazione per opponibilità, non l’accesso indiscriminato ai documenti.