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Codice civile

Art. 458 c.c. — Divieto di patti successori 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo I — Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Non si può regolare per contratto la propria futura successione, né disporre o rinunciare oggi ai diritti su una successione ancora non aperta. La disciplina speciale del patto di famiglia costituisce l’eccezione richiamata espressamente dalla norma.

Esempio pratico

Prima della morte del genitore, un figlio firma un accordo con cui rinuncia alla futura eredità: va verificata la nullità del patto, anche se l’accordo è chiamato transazione.

Giurisprudenza

  • Rinuncia anticipata ai diritti sulla futura successione

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 366, 2024, Rv. 669920-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.

    Fonte →
  • Garanzia contrattuale e scelta successoria

    Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza n. 292, 2026, Rv. 677568-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.

    Fonte →

Note

Eccezione espressa per il patto di famiglia. Distinguere accordi sulla delazione futura e clausole relative a debiti contrattuali già esistenti: 292/2026 non cancella la responsabilità dell’erede che ha acquistato, ma conserva le scelte previste dalla legge.

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