Codice civile
Art. 459 c.c. — Acquisto dell'eredità
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo I — Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità
Testo dell'articolo
L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Essere chiamato non basta per diventare erede: occorre accettare. Una volta acquisita l’eredità, l’effetto dell’accettazione risale al momento della morte, assicurando continuità ai rapporti trasmissibili.
Esempio pratico
Un figlio riceve notizia della morte del genitore: prima di presentarsi come erede valuta se abbia già accettato con una dichiarazione o con atti incompatibili con il semplice ruolo di chiamato.
Giurisprudenza
Domanda di ricostituzione del patrimonio e accettazione
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 390, 2025, Rv. 673498-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
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