Codice civile
Art. 460 c.c. — Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo I — Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità
Testo dell'articolo
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Prima di accettare, il chiamato può proteggere i beni mediante azioni possessorie e atti di conservazione, vigilanza e amministrazione temporanea. Per vendere beni non conservabili o troppo costosi da conservare occorre autorizzazione; la nomina del curatore dell’eredità impedisce l’esercizio dei poteri indicati.
Esempio pratico
Il chiamato mette in sicurezza un immobile o chiede autorizzazione a vendere prodotti deperibili: verifica il carattere conservativo dell’atto prima di assumere iniziative che potrebbero implicare accettazione.
Giurisprudenza
Atti processuali oltre i poteri conservativi
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 8520, 2025, Rv. 674556-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.
Fonte →Pagamento del legato con denaro personale
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 11389, 2024, Rv. 671120-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.
Fonte →