Codice civile
Art. 472 c.c. — Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il minore emancipato e l’inabilitato possono accettare soltanto con beneficio d’inventario, osservando il sistema di assistenza e autorizzazione del 394. Il ruolo del curatore non sostituisce indiscriminatamente la volontà dell’interessato.
Esempio pratico
Un inabilitato chiamato all’eredità prepara l’accettazione beneficiata con l’assistenza e l’autorizzazione richieste, evitando una semplice dichiarazione informale.