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Codice civile

Art. 478 c.c. — Rinunzia che importa accettazione 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La rinuncia ai diritti successori fatta contro un corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati importa accettazione. Il nome rinuncia non basta: contano contenuto e destinatari dell’atto.

Esempio pratico

Una persona riceve denaro per attribuire i propri diritti soltanto a una sorella: l’operazione va valutata come accettazione seguita da disposizione, non come semplice rinuncia abdicativa.

Giurisprudenza

  • Transazione che dispone del diritto successorio

    Corte di cassazione, sez. V, sentenza n. 11213, 2007 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Un accordo nel quale il chiamato abbandona la propria pretesa ereditaria in cambio di beni dell’asse non riguarda soltanto una scelta processuale. Il contenuto economico e successorio dell’operazione può rivelare l’esercizio del diritto a succedere, pur se il testo parla di rinuncia agli effetti di una sentenza.

    Fonte →

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