Codice civile
Art. 478 c.c. — Rinunzia che importa accettazione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La rinuncia ai diritti successori fatta contro un corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati importa accettazione. Il nome rinuncia non basta: contano contenuto e destinatari dell’atto.
Esempio pratico
Una persona riceve denaro per attribuire i propri diritti soltanto a una sorella: l’operazione va valutata come accettazione seguita da disposizione, non come semplice rinuncia abdicativa.
Giurisprudenza
Transazione che dispone del diritto successorio
Corte di cassazione, sez. V, sentenza n. 11213, 2007 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Un accordo nel quale il chiamato abbandona la propria pretesa ereditaria in cambio di beni dell’asse non riguarda soltanto una scelta processuale. Il contenuto economico e successorio dell’operazione può rivelare l’esercizio del diritto a succedere, pur se il testo parla di rinuncia agli effetti di una sentenza.
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